Art. 60
RegolamentoCapo VII

Art. 60

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In vigore dal 1 nov 1933
Il magistrato o l'impiegato, le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell', e il magistrato o l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio di presidenza. Il magistrato o l'impiegato riammesso è collocato nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto. Non può essere riammesso il magistrato o l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-60