Art. 59
RegolamentoCapo VII

Art. 59

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In vigore dal 1 nov 1933
Al magistrato o all'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni. Quando la proposta di dispensa è determinata da uno dei motivi previsti dal 1° e 3° comma del precedente articolo, il magistrato o l'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-59