Regolamento›Capo VII
Art. 58
71 / 108In vigore dal 1 nov 1933
È dispensato dal servizio il magistrato o l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.
La dispensa può anche essere decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.
È dispensato, inoltre, il magistrato o l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, tranne che il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ritenga di poterlo proporre per la utilizzazione nell'adempimento delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tal caso spettano al magistrato o all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado in base alla anzianità della nomina al grado stesso.
È dispensato, infine, il magistrato o l'impiegato che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.
La dispensa è proposta dal presidente, sentito il Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Quando la dispensa sia determinata dal motivo indicato nel comma 4° del presente articolo, essa deve essere deliberata, su proposta del presidente della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dal Consiglio dei Ministri per i magistrati e per gli impiegati di grado superiore all'ottavo.
Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale sarà, inoltre, fatto cenno, secondo i casi, o della deliberazione del Consiglio dei Ministri o della proposta del presidente.
Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del magistrato o dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
Storico versioni
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