Regolamento›Capo VII
Art. 57
70 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-57