Art. 53
RegolamentoCapo VII

Art. 53

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In vigore dal 1 nov 1933
Le dimissioni dall'ufficio debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate. Il magistrato o l'impiegato che si sia dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora sia in corso un procedimento disciplinare. È dichiarato di ufficio dimissionario il magistrato e l'impiegato: 1° che perda la cittadinanza italiana; 2° che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne autorizzato dal Governo nazionale; 3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
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