Art. 51
RegolamentoCapo VI

Art. 51

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In vigore dal 1 nov 1933
Coloro che non siano riusciti vincitori nell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo revisore, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo esame e compresi nella graduatoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare avendo l'anzianità prescritta dall'. Ai soli effetti della promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media, di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi; e per essere dichiarai idonei debbono ottenere la media di almeno sette decimi nella prova orale. La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di coloro i quali nell'esame di concorso per merito distinto avessero riportato almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva, riportata nell'esame, e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado. Per la valutazione del coefficiente di anzianità si aggiungono alla votazione definitiva riportata nell'esame tante unità quanti sono gli anni di anzianità nel grado decimo, calcolando per anni interi le frazioni superiori a sei mesi. Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sarà attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati.
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