Regolamento›Capo VI
Art. 50
62 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta: la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato di ciascuna prova.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi. Negli esami di concorso per merito distinto a primo revisore, è ammesso alle prove orali il concorrente che abbia riportato una media non inferiore ad otto decimi nelle prove scritte e che in nessuna abbia ottenuto meno di sette decimi.
Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti: la media dei punti assegnati dagli esaminatori esprime il risultato della prova stessa.
Questa non si intende superata se i candidati non ottengano la media di almeno:
otto decimi negli esami di concorso per merito distinto al primo revisore;
sette decimi:
a) negli esami di concorso per aiuto referendario;
b) negli esami di idoneità per primo revisore;
c) nell'esame di concorso per archivista;
sei decimi:
a) negli esami di concorso per vice revisore in prova;
b) negli esami di concorso per alunno d'ordine in prova.
La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione, definitiva in base alla quale è formata la graduatoria dei vincitori. Per la formazione della graduatoria nell'esame di concorso per aiuto referendario la votazione conseguita da ciascun concorrente nelle prove scritte e nella orale è sommata con quella ottenuta per i titoli.
Negli esami di merito distinto per la promozione a primo revisore ed in quelli per la promozione ad archivista la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-50