Art. 42
RegolamentoCapo VI

Art. 42

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In vigore dal 1 nov 1933
Gli esami di concorso per l'ammissione ai posti di aiuto referendario, di vice revisore in prova e di alunno d'ordine in prova sono banditi con decreto presidenziale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte; queste avranno luogo in Roma in più giorni consecutivi. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti dagli ; c) il programma degli esami scritti e orali; d) i giorni nei quali si svolgeranno le prove scritte.
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