Art. 4
RegolamentoParte ICapo I

Art. 4

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In vigore dal 1 nov 1933
I concorrenti debbono aver compiuto l'età di 18 anni alla data del decreto che indice il concorso e non aver superato il limite massimo di età stabilito per il gruppo cui aspirano. Il limite massimo predetto per il gruppo A è di anni 35, elevato a 39 per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare; per i gruppi B e C è rispettivamente di anni 30 e 25 elevati a 35 ed a 30 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare, salvo il disposto dell' del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, come sopra stabilito, una proroga pari al tempo durante il quale, anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito.
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