Regolamento›Capo IV
Art. 37
49 / 108In vigore dal 1 nov 1933
La punizione disciplinare ha immediata efficacia, rispetto alla qualifica di cui all', agli effetti dell'ammissione all'esame od allo scrutinio per la promozione di grado, nonché del conferimento della promozione stessa, salva, alla fine dell'anno, la valutazione di altri elementi che possano determinare una qualifica più sfavorevole.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-37