Regolamento›Capo IV
Art. 35
47 / 108In vigore dal 1 nov 1933
La promozione ad archivista è conferita agli applicati per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e, per gli altri due terzi, per anzianità congiunta al merito, assegnandosi successivamente un posto per concorso e due per anzianità.
Sono ammessi all'esame di concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi di applicato o di alunno d'ordine, tenuto altresì conto del periodo di prova, e semprechè, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.
Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio computato nel modo di cui al comma precedente.
Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle Milizie speciali, i termini di cui ai commi secondo e terzo, sono ridotti di quattro anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-35