Art. 34
RegolamentoCapo IV

Art. 34

46 / 108
In vigore dal 1 nov 1933
La promozione: a) ad archivista capo è conferita per merito comparativo ai primi archivisti che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio; b) a primo archivista è conferita per merito assoluto agli archivisti; c) ad applicato è conferita, secondo una graduatoria di merito, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, salvi i diritti riservati dalle leggi in vigore, per la nomina ad applicato, agli applicati delle Amministrazioni militari ed in loro mancanza ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle Milizie speciali, cui tali diritti siano stati estesi. Qualora, per dichiarazione delle competenti Amministrazioni, risulti che manchino ovvero siano in numero insufficiente gli applicati e sottufficiali di cui sopra, i posti ad essi riservati e disponibili alla data di tale dichiarazione, potranno essere coperti con le norme stabilite alla lettera c) del comma 1° del presente articolo. La promozione ad applicato può inoltre essere conferita in soprannumero, ai sensi dell' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-34