Art. 33
RegolamentoCapo IV

Art. 33

45 / 108
In vigore dal 1 nov 1933
La promozione a primo revisore è conferita per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto ai revisori e vice revisori e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità ai revisori. Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi di revisore e di vice revisore, tenuto altresì conto del periodo di prova e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti. Per la valutazione dell'effettivo servizio complessivo richiesto dal precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e nell' del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256. La promozione a revisore è conferita per anzianità congiunta al merito ai vice revisori, che abbiano compiuto nel grado sette anni di servizio, compreso il periodo di prova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-33