Art. 31
RegolamentoCapo IV

Art. 31

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In vigore dal 3 ago 1947
La promozione: a) a vice referendario di 1ª classe è conferita per merito comparativo ai vice referendari di 2° classe che nel loro grado e in quello di aiuto referendario abbiano prestato complessivamente almeno quattro anni di effettivo servizio nella Corte dei conti, non comprendendo in tale periodo gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni riconosciuti dall' del regio decreto 11 dicembre 1941, n 1404, all'effetto della promozione al grado 8°. b) a vice referendario di 2ª classe è conferita agli aiuti referendari in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto. A tale uopo si procede nei modi stabiliti dall', prima alla scelta dei promovibili per merito comparativo e poi allo scrutinio dei promovibili per merito assoluto. collocando i meritevoli in ordine di anzianità e nella proporzione sopraindicata fra i prescelti per merito comparativo. Fermo rimanendo il titolo, per cui è conferita la promozione, i designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello loro spettante secondo la posizione di anzianità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-31