Art. 3
RegolamentoParte ICapo I

Art. 3

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In vigore dal 21 ago 2013
Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono far pervenire, al Segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando. La domanda. rivolta al presidente della Corte, deve essere firmata dal candidato, con la indicazione della paternità e del domicilio o della residenza e corredata dei seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e non sia privo del godimento dei diritti politici; c) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica; d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale; e) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonché la data dell'iscrizione; f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso; g) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; h) titolo di studio prescritto; i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina. Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni pubbliche. Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano già impiegati dello Stato. La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere a), b), e f) debbono essere debitamente legalizzati.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) che fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro prevista dall'articolo 3, secondo comma, lettera f), del presente regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-3