Art. 29
RegolamentoCapo III

Art. 29

34 / 108
In vigore dal 16 apr 1988
Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi rispettivamente dipendenti.

Note all'articolo

  • La L. 13 aprile 1988, n. 117 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-29