Art. 27
RegolamentoCapo III

Art. 27

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In vigore dal 1 nov 1933
Entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui all'articolo precedente, l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio, su relazione del segretario generale, formula la qualifica definitiva ove non ritenga di confermare quella assegnata. Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-27