Art. 26
RegolamentoCapo III

Art. 26

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In vigore dal 1 nov 1933
Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli a 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'impiegato che vi appone la data e la firma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-26