Art. 25
RegolamentoCapo III

Art. 25

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In vigore dal 1 nov 1933
Le note di qualifica sono redatte e firmate dal capo dell'ufficio al quale l'impiegato è addetto e sono rivedute e firmate dal segretario generale. Per l'impiegato, che durante l'anno sia stato assegnato a più uffici, le note di qualifica sono date da tutti i capi degli uffici presso i quali nello stesso anno l'impiegato abbia prestato servizio. Il segretario generale formula il giudizio complessivo. Per l'impiegato temporaneamente addetto ad altra Amministrazione, anche non di Stato, sarà chiesto al capo dell'Amministrazione medesima apposito rapporto, del quale il segretario generale terrà conto per la redazione delle note.
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