Art. 24
RegolamentoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 1 nov 1933
Entro il mese di gennaio di ogni anno sono redatte, per ciascun impiegato appartenente ai gradi inferiori al sesto, le note di qualifica su prospetto conforme al modello allegato al presente regolamento. Per il personale in prova le note di qualifica debbono essere redatte anche alla fine del periodo di prova. L'assegnazione delle note di qualifica è sospesa per coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare o penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-24