Regolamento›Capo III
Art. 23
28 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Il Consiglio di amministrazione per il personale è nominato annualmente con ordinanza del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composto: di un presidente di sezione, di tre consiglieri e del segretario generale, membri, e di due consiglieri, supplenti.
In luogo del presidente di sezione può essere nominato un altro consigliere.
In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere più anziano.
Il segretario generale funziona da relatore.
Un primo referendario o un referendario designato dal presidente ha le funzioni di segretario.
Tutti i componenti il Consiglio possono essere confermati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-23