Art. 22
RegolamentoCapo II

Art. 22

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In vigore dal 1 nov 1933
Qualsiasi comunicazione o istanza del magistrato e dell'impiegato al presidente o al segretario generale deve essere sempre inoltrata per via gerarchica. Le comunicazioni od istanze trasmesse direttamente sono respinte. Tuttavia il magistrato e l'impiegato hanno diritto di con segnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al presidente, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di impiego. Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio senza indugio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-22