Art. 15
RegolamentoParte ICapo I

Art. 15

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In vigore dal 1 nov 1933
Il personale in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al segretario generale o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa è redatto apposito verbale, da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia. La formula della promessa solenne è quella stabilita dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; la promessa non si ripete nel caso di passaggio da una ad altra categoria del personale della Corte o di provenienza da altra Amministrazione.
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