Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 14
14 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Al personale in servizio di prova sono corrisposti gli assegni e le indennità temporanee mensili nei limiti stabiliti per il personale in prova delle altre Amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-14