Art. 107
RegolamentoParte VI

Art. 107

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In vigore dal 1 nov 1933
Le norme del presente regolamento avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-107