Regolamento›Parte VI
Art. 107
108 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Le norme del presente regolamento avranno vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-107