Regolamento›Parte VI
Art. 104
105 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Le disposizioni dell' del presente regolamento non si applicano agli impiegati o agenti subalterni addetti ai servizi dipendenti dal Ministero delle finanze, Direzione generale per le pensioni di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-104