Regolamento›Parte VI
Art. 103
104 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Per l'impiegato incaricato delle funzioni di consegnatario di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell' del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e per gli altri impiegati addetti all'ufficio del consegnatario medesimo, le note di qualifica sono compilate, e le promozioni di grado in base a scrutinio sono conferite, tenuto presente il particolareggiato rapporto informativo del provveditore generale dello Stato.
Qualora uno degli stessi impiegati sia sottoposto a procedimento disciplinare, la Commissione di disciplina deve sentire il provveditore generale dello Stato prima di prendere le sue deliberazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-103