Regolamento›Parte VI
Art. 102
103 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Al personale della Corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonché a coloro che abbiano prestato servizio in Colonia o in località equiparate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-102