Art. 102
RegolamentoParte VI

Art. 102

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In vigore dal 1 nov 1933
Al personale della Corte sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, agli orfani ed ai congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, nonché a coloro che abbiano prestato servizio in Colonia o in località equiparate.
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