Regolamento›Parte VI
Art. 101
102 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Sono applicabili al personale della Corte le disposizioni degli a 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dell' del R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-101