Regolamento›Parte VI
Art. 100
101 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine, firmato dal segretario generale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-100