Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 97
154 / 334Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, può autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Università e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo è necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola competente.
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