Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 87
144 / 334Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° la censura;
2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione;
4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.
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