Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 71
128 / 334Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Le modalità per le designazioni da farsi dalle Facoltà, e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale.
Lo spoglio delle proposte delle Facoltà e delle Scuole è fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-71