Art. 71 · Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
Testo unicoCapo ISez. II

Art. 71

128 / 334

Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
Le modalità per le designazioni da farsi dalle Facoltà, e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale. Lo spoglio delle proposte delle Facoltà e delle Scuole è fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-71