Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 70
127 / 334Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
La commissione giudicatrice è composta di cinque membri.
La Facoltà o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.
Le Facoltà e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facoltà o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.
Agli effetti di cui al comma precedente le Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facoltà di giurisprudenza, le Facoltà di medicina veterinaria come Facoltà di medicina e chirurgia, le Facoltà di architettura come Facoltà d'ingegneria, e le Facoltà di agraria come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso.
Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.
I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.
I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.
Storico versioni
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