Testo unico›Capo I›Sez. II
Art. 63
120 / 334Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261.
In vigore dal 1 ago 1980
Per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facoltà e Scuole sono determinati dall'annessa tabella D.
In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facoltà o Scuole di ciascuna Università o Istituto superiore, a termini della tabella D, è consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Università o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti così istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari.
Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli , ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Università e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra più Università o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha disposto (con l'art. 123, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-63