Art. 37 · Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.
Testo unico§ 5

Art. 37

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Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615.

In vigore dal 22 dic 1933
Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma. I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneità. Gli statuti delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi speciali. Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalità prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.
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