Testo unico›Capo III
Art. 322
80 / 334Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629.
In vigore dal 1 mag 1937
Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione, di cui all'art. 322 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che consentiva di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, e' prorogata per un triennio". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-322