Art. 315 · Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227.
Testo unicoCapo III

Art. 315

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Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all' del decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all', ultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Università o Istituti superiori, conserverà ad personam l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sarà devoluto all'Università o Istituto superiore rispettivo.
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