Art. 311 · Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo III

Art. 311

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Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso Università estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, e dell'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, erano incaricati di lingue straniere in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, può esser fatto, su loro domanda e col parere del senato accademico e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all', comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618. Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianità decorrerà dal mese successivo alla data dei provvedimento.
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