Art. 300 · Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 37, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.
Testo unicoCapo III

Art. 300

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Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 37, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

In vigore dal 22 dic 1933
I professori del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di Genova e dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano che, trovandosi in servizio presso gli Istituti predetti al 30 novembre 1924, sono stati mantenuti, a decorrere dal 1° dicembre successivo, presso il rispettivo Istituto ai sensi dell' del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori degli Istituti di cui alla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a carico degli Istituti rispettivi, i quali li corrisponderanno loro direttamente. Tuttavia l'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è corrisposto a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo di cui al comma precedente, nonché ai professori trasferiti negli Istituti contemplati dal comma stesso, ai sensi dell', e a quelli di essi trasferiti dagli Istituti stessi ad altri compresi nella tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell' dalle Università o Istituti di cui alla tabella A allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924 in poi nelle Università e Istituti predetti, nè a quelli che, nominati dalla data predetta in Università o Istituto della sovra citata tabella B, vi siano successivamente trasferiti.
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