Art. 298 · Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo III

Art. 298

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Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Fino a quando non sia stata stipulata e approvata, ai sensi dell' del presente T. U., la convenzione per il mantenimento del R. Istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli Enti di cui all' dello statuto dell'Istituto stesso, approvato con R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999.
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