Art. 295 · Art. 121, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 59, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
Testo unico§ 2

Art. 295

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Art. 121, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 59, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

In vigore dal 22 dic 1933
Il regolamento generale universitario sarà emanato di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-295