Art. 291 · Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837.
Testo unico§ 2

Art. 291

330 / 334

Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837.

In vigore dal 22 dic 1933
L'insegnamento di statistica istituito presso la Scuola di statistica della R. Università di Roma, quando sia impartito da un professore di ruolo, è comune agli studenti della Scuola di statistica, della Facoltà di giurisprudenza e della Facoltà di scienze politiche. Il professore di ruolo di detto insegnamento è aggregato a tutti gli effetti alla Facoltà di giurisprudenza e a quella di scienze politiche ed è direttore dell'Istituto di statistica, annesso alla Facoltà di scienze politiche.
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