Testo unico›Capo III
Art. 29
34 / 334Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli ospedali, trasformati a norma dell', funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.
Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-29