Art. 289 · Art. 16, n. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.
Testo unico§ 2

Art. 289

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Art. 16, n. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585). L'Ente « Istituti clinici di perfezionamento » di Milano conserva la sua personalità giuridica, ferma restando l'appartenenza didattica degli Istituti stessi alla R. Università di Milano.
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