Art. 284 · Art. 7, B. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.
Testo unico§ 2

Art. 284

323 / 334

Art. 7, B. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.
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