Testo unico›§ 2
Art. 281
320 / 334Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.
In vigore dal 22 dic 1933
Agli effetti dei precedenti coloro che, per ì servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli Enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennità in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli Enti le rate di pensione o l'indennità da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-281