Art. 274 · Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.
Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 274

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Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

In vigore dal 22 dic 1933
Le autorità accademiche e i professori delle Università e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Università e degli Istituti.
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