Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 273
312 / 334Art. 6, comma penultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Le disposizioni di cui all' si estendono a tutti gli Istituti ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-273