Art. 236 · Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, articoli 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoCapo II

Art. 236

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Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, articoli 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Agli Istituti indicati nell' si estendono le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell', concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, nell'ultimo comma dell', concernenti la responsabilità dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e nell', concernenti la facoltà di giovarsi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e dell'opera del Genio civile. Si estendono altresì, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, concernenti gli incarichi d'insegnamento e quelle contenute nel capo III della stessa sezione, concernenti il personale assistente. Salvo il disposto dell', si estendono infine le disposizioni relative agli studenti di cui agli , comma ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.
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